Accesso civico semplice e generalizzato
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, se non pubblicato, e trasmette al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene fornito, sempre entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, la Società provvede a rigettare, parzialmente o totalmente, la richiesta, fornendo la motivazione.
Rigetto, ritardo o mancata risposta
In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9-bis e ss., L. 241/1990 e successive modificazioni, che provvederà a dare opportuno riscontro entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, dandone contestuale informativa al RPCT.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 33/13.
Laddove la Società non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.
Esclusioni e limitazioni all’Accesso civico generalizzato
L’Accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dalla Società, mediante opportuna motivazione, ai sensi dell’art. 5 bis D.lgs. n. 33/13, nel caso in cui la richiesta possa generare un pregiudizio concreto alla tutela:
a) di interessi pubblici inerenti:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
b) di interessi privati inerenti:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
La richiesta viene, altresì, negata per i casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati/informazioni richiesti, la Società deve consentire l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento.
Rigetto totale o parziale dell’istanza di accesso o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Nei casi di diniego a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), il predetto Responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione della Società o avverso alla decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI O DOCUMENTALE
L’Accesso documentale previsto dalla L. 241/1990, consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, collegato/corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi detenuti dalla Società. L’istanza deve essere motivata. La Società deve rispondere entro trenta giorni, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta incompleta o irregolare concedendo l’accesso o indicando i motivi del diniego.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di motivazione.
Deve essere presentata attraverso la compilazione di uno dei due moduli appositamente predisposti, di seguito disponibili. In particolare:
- ACCESSO CIVICO SEMPLICE: deve essere indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: deve essere indirizzato alla Società o direttamente alla struttura che ha formato o detiene stabilmente il dato/documento.
MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA:
- mediante PEC all’indirizzo: comunicazioni@postacert.3-i.gov.it
- a mezzo posta al seguente indirizzo: 3-i S.p.A. - Via Crescenzio 17/a, CAP 00193 – Roma. Per tale modalità la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- a mano direttamente presso la sede della Società, all’indirizzo di cui sopra: in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- via e-mail all’indirizzo info@3-i.gov.it: in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta digitalmente ovvero, in caso sottoscrizione autografa, rechi in allegato copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
MODALITA’ DI RISPOSTA ALLE ISTANZE
La Società provvede, nei termini di legge, come di seguito sintetizzato. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Modello A richiesta accesso documentale
Modello B richiesta accesso civico
Modello C richiesta accesso generalizzato
Informativa accesso civico