Disposizioni generali

L’accesso civico rappresenta uno strumento fondamentale al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis dal D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, distinguendo: 

  • accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui 3-I ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/13); 
  • accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/13), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis). 
Ultimo Aggiornamento 02/02/2026 - 14:33:39